Il Bullismo
Articolo di Marta Di Nicola
Via libera della Camera con 242 sì, 73 no e 48 astensioni, alla legge, a prima firma Elena Ferrara (Pd), volta alla prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Dopo le modifiche apportate al testo a Montecitorio, il provvedimento torna al Senato.
IDENTIKIT DEL BULLO. Bullo è colui che percependo la vulnerabilità delle vittime, le aggredisce o molesta ripetutamente al preciso scopo di ingenerare ansia, isolamento ed emarginazione. In particolare, secondo la normativa, le condotte aggressive o moleste possono consistere nell’istigazione all’autolesionismo e al suicidio, negli atti vessatori, nelle minacce e furti o, ancora, nelle offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale nonché all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.
Cyberbullo è invece il bullo informatico, che agisce attraverso piattaforme telematiche tra cui la rete internet o telefonica o attraverso i social network.
Ma cyberbullo è anche colui che realizza e diffonde online immagini, registrazioni o altri contenuti al fine di offendere l’onore e la reputazione della vittima. Che ruba l’identità e si sostituisce ad altri al fine di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione.
DOPPIA TUTELA. Individuato il bullo informatico, la legge predispone le tutele. Di fronte ad un atto di cyberbullismo, chiunque (anche ultraquattordicenne, genitore o esercente la responsabilità sul minore) potrà presentare un’istanza sia al gestore del sito internet o di ogni altra rete di comunicazione elettronica, sia al Garante della privacy.
Ciò allo scopo di ottenere provvedimenti inibitori o prescrittivi. Tra questi: l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in rete. Per ottenere questi risultati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sui gestori dei siti graverà l’obbligo di predisporre le procedure opportune a recepire e a gestire le richieste.
Ma non finisce qui. La mancata adozione dei provvedimenti disposti entro le 24 ore successive comporterà l’intervento del Garante che provvederà direttamente a dare attuazione ai provvedimenti.
TAVOLO TECNICO Per la predisposizione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo informatico è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico insediato presso la Presidenza del Consiglio che avrà il compito di attivare campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sui principali media.
Al tavolo parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti dei Ministeri interessati, delle associazioni studentesche e dei genitori e di quelle attive nel contrasto al bullismo, nonchè dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante per la protezione dei dati personali.
Al tavolo spetterà il compito di realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione e di redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento e con il coinvolgimento dei servizi sociali, un piano di azione con cui dovranno essere stabilite le iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini.
Il piano di azione sarà poi integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, anche questo da redigere, cui spetterà, tra le altre cose, di prevedere l’istituzione di un comitato di monitoraggio che avrà il compito di individuare le procedure volte all’oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali del minore diffusi in rete.
Il coordinamento del tavolo tecnico spetterà al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) che dovrà anche redigere annualmente una relazione sulle attività svolte dal tavolo e da presentare alle Camere.
Ulteriore compito affidato al Miur è quello di adottare, in collaborazione con la polizia postale, linee di orientamento aventi tra gli obiettivi quello di formare il personale scolastico, di promuovere un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole nonché di prevedere misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
SERVIZI SOCIALI E SCUOLA Ai primi è affidato il compito di predisporre misure per sostenere e rieducare i minori rispettivamente vittime e autori di atti di bullismo e cyberbullismo. Alle scuole quello di far conoscere i diritti e i doveri derivanti dall’utilizzo della rete, affinché se ne faccia un utilizzo consapevole, e di aggiornare i regolamenti scolastici in modo da predisporre le sanzioni disciplinari previste per tutti gli atti di bullismo.
Ancora con riguardo alle scuole è prevista l’istituzione di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e l’affidamento al dirigente scolastico del compito di informare tempestivamente i genitori delle vittime minorenni. Una volta sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente potrà convocare oltre ai minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per adottare le misure di sostegno e disciplinari ritenute necessarie.
POLIZIA E QUESTORE Sulla Polizia postale graverà l’obbligo di redigere una relazione annuale sui risultati dell’attività di contrasto al cyberbullismo da presentare al tavolo tecnico.
Il questore, al verificarsi di atti di bullismo o cyberbullismo potrà convocare il responsabile nonché, nel caso in cui questo abbia la minore età, il genitore o comunque colui che esercita la potestà genitoriale, al fine di ammonirlo oralmente ed invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge. Ciò allo scopo di far acquisire al minore consapevolezza circa il disvalore del fatto commesso e di evitare il ricorso alla sanzione penale.
STALKER INFORMATICO Lo stalker della rete sarà punito con la reclusione da uno a sei anni e pena analoga sarà prevista qualora il reato sia commesso con specifiche ed insidiose modalità quali lo scambio di identità e l’invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini; la diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce o comunque posseduti; la realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.
In caso di condanna, infine, scatterà anche la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.
Fonte: http://notizie.tiscali.it/socialnews/articoli/di-nicola/17531/bullismo-al-bando-la-nuova-legge-dalla-a-alla-z/
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